Il principio del differimento della decorrenza della NASpI in caso di indennità sostitutiva del preavviso vale solamente laddove tale indennità sia stata effettivamente percepita dal Lavoratore.
Come noto, l’art. 6 del D.Lgs. 22 del 2015 prevede che “La NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
L’art. 73 del Regio Decreto Legge n. 1827/1935 dispone, però, che “L’indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro. Qualora all’assicurato sia pagata un’indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all’indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate”.
La giurisprudenza ha interpretato in modo univoco il termine “pagata” contenuta nella sopra citata disposizione, chiarendo che il differimento della decorrenza della prestazione di disoccupazione è subordinato all’effettivo pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso da parte del datore di lavoro.
La ratio è evidente: se il datore di lavoro non paga l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, il lavoratore si trova in uno stato di disoccupazione involontaria e privo di sostegno economico sin dalla cessazione del rapporto. La logica, quindi, sottostante alla previsione di cui all’art. 73, volta ad evitare una duplicazione di tutele economiche per il lavoratore nello stesso periodo, non trova senso alcuno se non è percepita l’indennità sostitutiva, sussistendo invece uno stato di bisogno che la prestazione di disoccupazione è destinata a tutelare sin da subito.
Quanto all’onere di provare l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva, esso grava integralmente sull’ente previdenziale qualora neghi il riconoscimento della NASpI anche per il periodo di mancato preavviso, dovendo l’Istituto provare la sussistenza della circostanza che lo esonera dall’obbligazione previdenziale (a tal riguardo si consideri che non risulta essere sufficiente a dimostrarne l’effettiva corresponsione la previsione nè dell’indennità nella lettera di licenziamento, nè tanto meno la relativa contribuzione figurativa).

