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approfondimenti

Il salario giusto e la sentenza della Corte costituzionale sul salario minimo negli appalti, o il Governo dà, il Governo toglie.

Dopo aver rinunciato all’esercizio della delega contenuta nella l. n. 144/2025 in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, il 30 aprile 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Lavoro”. Il Decreto contiene cinque norme (artt. 7-11) in materia di “salario giusto”. Disposizioni, queste, che sollevano più dubbi di quanti ne sciolgano.

In primo luogo, l’art. 7 stabilisce che, ai fini dell’individuazione del salario giusto (di cui non è data alcuna definizione), si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, avuto riguardo al settore alla categoria produttivi di riferimento, all’attività principale o prevalentemente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro. Per di più, viene stabilito che, sempre ai fini della garanzia di un “salario giusto” i contratti collettivi non sottoscritti da questi soggetti dovranno prevedere un trattamento economico complessivo non inferiore a questi.

In primo luogo, ci si chiedere che fine facciano gli istituti normativi: l’orario di lavoro normale, le ferie, i permessi, il periodo di comporto, la durata del periodo di prova, i limiti massimi di durata della prestazione, etc. Si tratta, infatti, di istituti in grado di incidere fortemente sulle condizioni di lavoro della persona e, quindi, sulla sua vita.

È bene ricordare, inoltre, che la direttiva europea 2022/2041 relativa ai salari minimi adeguati impone agli Stati di garantire sempre l’adeguatezza della retribuzione, a prescindere dalle modalità di determinazione della stessa; l’adeguatezza della retribuzione deve, inoltre, essere verificabile oggettivamente. Sul punto, il decreto tace.

Poi: che cos’è il trattamento economico complessivo? Non tutti i contratti collettivi lo definiscono.

Cosa succede, ancora, se i c.c.n.l. stipulati dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale contengono retribuzioni inferiori alla soglia di povertà assoluta? La domanda è, naturalmente, oziosa, in quanto il giudice ha e avrà sempre la possibilità di verificare la corrispondenza della retribuzione percepita ai principi di cui all’art. 36 Cost.; tuttavia, in un sistema di relazioni sindacali come il nostro, il pericolo permane ed è, forse, esacerbato dalle previsioni di cui all’art. 7.

Veniamo ora alle disposizioni previste per ovviare ad un altro grave problema che affligge il nostro sistema di relazioni industriali: il ritardo nei rinnovi.

Innanzitutto, l’art. 10 stabilisce che «per favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro dalle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, disciplinano in sede di rinnovo le decorrenze degli incrementi retributivi, gli eventuali importi una tantum e gli strumenti di copertura economica del periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del contratto previgente”.

Chiunque abbia mai sfogliato un contratto collettivo, tuttavia, non può fare a meno di chiedersi: non è quanto si fa abitualmente?

Al comma 2, l’art. 10 prevede che, nel caso di contratto scaduto e non rinnovato per 12 mesi, al lavoratore, in assenza di pattuizioni contrattuali diverse, spetta un adeguamento della retribuzione ragguagliato alla variazione dell’IPCA, nella misura pari al 30% della stessa (art. 10). Questa somma viene corrisposta, però, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo ottenuto per il rinnovo e solo a patto che le parti sociali non abbiano diversamente pattuito.

Questa disposizione, tuttavia, non si applica né nei settori “caratterizzati da elevata variabilità dei ricavi” (quali sono?), né decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto (commi 3 e 4).

C’è, quindi, una certa coerenza nell’azione di un governo che, da un lato, impugna dinnanzi alla Corte costituzionale le leggi regionali (non dimentichiamo il caso del l. regionale Puglia, di cui alla sentenza C. cost., n. 188/2025) volte a supportare l’adeguatezza della retribuzione negli appalti pubblici e, dall’altro, propone soluzioni inefficaci per risolvere il drammatico problema delle basse retribuzioni.

Il Decreto è stato pubblicato lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza 60 del 30 aprile 2026 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma della legge regionale Toscana n. 30 del 18 giugno 2025. La norma introduceva un criterio qualitativo premiale per quegli operatori economici che applicassero un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La misura era volta, dichiaratamente, a contrastare il dilagante e pernicioso fenomeno del dumping contrattuale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma all’indomani della sua approvazione, deducendo quattro diversi profili di illegittimità costituzionale. In particolare, è stata dedotta la violazione dell’art. 117, co. 2, lett. e), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”. La norma regionale, riconducibile alla nozione di “concorrenza per il mercato”, avrebbe, infatti, nella prospettazione dell’Avvocatura, creato distorsioni della concorrenza tra imprese su base territoriale .

Occorre precisare, tuttavia, che la norma regionale introduceva solamente un criterio premiale, non delimitando direttamente i requisiti di accesso alla gara, ma operando unicamente nella fase di valutazione delle offerte (punto 7).

La Corte costituzionale ha ritenuto fondato tutti i motivi di ricorso e, in particolare, quello relativo alla violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (punto 8 della sentenza).

Secondo giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, infatti, la nozione di concorrenza cui la Costituzione fa riferimento “non può non riflettere quella operante in ambito europeo). Pertanto, questa nozione comprenderebbe «sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”). In questa seconda accezione, attraverso la tutela della concorrenza, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e servizi» (punto 8.1).

La Corte specifica che la tutela della concorrenza non ha confini certi ma natura trasversale, non potendo, quindi, escludere aprioristicamente ogni intervento regionale (punto 8.2); l’esclusività della competenza statale deve, al contrario, essere misurata «nella sua portata e nei suoi obiettivi, in rapporto ai settori materiali in cui si manifesta» (punto 8.2.1).

Il riferimento costituzionale alla tutela della concorrenza quale materia di esclusiva competenza statale, pertanto, non deve essere inteso in modo così pervasivo da impedire alle regioni qualsivoglia «spazio di intervento che sia espressivo di una competenze correlata, purché la normativa regionale non influisca sulle modalità di scelta del contraente e non incida sull’aspetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali».

È proprio su questo punto che la Corte costituzionale fa propria una nozione di concorrenza che riteniamo avulsa dal moderno assetto delineato dalla Costituzione e dai Trattati europei, interpretando la norma al fine di ricondurla interamente all’alveo della tutela della concorrenza.

La Corte afferma, infatti, che nell’ambito dei contratti pubblici si manifesta in maniera intensa l’esigenza di uniformità della disciplina, che viene ricondotta alla nozione di “concorrenza per il mercato”, come riflesso della nozione di concorrenza operante a livello unionale e volta a garantire la piena apertura del mercato e il libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (punto 8.2.3).

La Corte riconosce che la disciplina dei contratti pubblici interseca molteplici interessi e che è finalizzata al perseguimento di obiettivi aventi natura anche sociale e di tutela dei lavoratori, oltre che di sostenibilità ambientale (è il cd. uso “strategico” dei contratti pubblici). Spetta, tuttavia, solo al legislatore statale, nell’esercizio della sua competenza esclusiva, definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e la tutela di altri interessi pubblici (punto 8.2.4).

La legge regionale toscana, introducendo un criterio qualitativo premiale che afferisce alla valutazione delle offerte, invece, «è idonea a produrre effetti diretti sull’esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici in ordine alla partecipazione alle stesse, incidendo in questo modo sulla concorrenzialità nel mercato. Dall’introduzione di detti criteri premiali, infatti, possono derivare conseguenze sulla minore o maggiore possibilità di accesso delle imprese al mercato regionale dei contratti pubblici. L’introduzione di un criterio premiale quale quello oggetto di scrutinio, pertanto, incide sull’assetto concorrenziale, determinando una potenziale restrizione del mercato in ambiti territorialmente identificati, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza» (punto 8.4).

Il punto di equilibrio tra tutela della concorrenza e tutela di altri interessi pubblici, trovato dal legislatore, sarebbe cristallizzato, infatti, nell’art. 11, d. lgs. n. 36/2023.

La norma impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione a contrarre il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione. L’operatore economico può indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, a patto che garantisca le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Il criterio premiale introdotto, per la Corte costituzionale, sarebbe criterio ulteriore e distinto rispetto alle scelte codicistiche riguardanti la scelta del contraente, spostando, così, illegittimamente il baricentro scelto dal legislatore per il contemperamento tra libertà di iniziativa economica e il perseguimento di obiettivi di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al reddito e alle imprese (punto 9.4).