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approfondimenti

La giusta retribuzione dovuta ai lavoratori-soci di cooperativa

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 921/2025 del 12 gennaio 2026, si è pronunciata su una controversia relativa all’individuazione del CCNL applicabile e al conseguente trattamento economico da corrispondere ai soci lavoratori di una cooperativa.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un lavoratore dinnanzi al Tribunale di Milano, socio della cooperativa, impiegato nell’attività di carico, trasporto, consegna e montaggio di mobili per conto della committente, il cui rapporto di lavoro era regolato dal CCNL Multiservizi. Il giudizio di primo grado dinnanzi al Tribunale di Milano si era concluso con esito favorevole al lavoratore, con accertamento del giudice di prime cure del diritto alla corresponsione del trattamento economico di cui al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, significativamente migliore rispetto a quello applicato dal datore.

La società, rimasta soccombente, aveva dunque impugnato la pronuncia del Tribunale di Milano, contestando il diritto del lavoratore al trattamento retributivo richiesto. La Corte d’Appello di Milano, a mezzo della sentenza in analisi, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società e confermato le statuizioni del giudizio di primo grado e, segnatamente, il diritto del lavoratore al riconoscimento del trattamento retributivo previsto dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni.

Nodale nelle argomentazioni della Sentenza in analisi è il disposto dell’art. 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”.

I giudici di secondo grado hanno ribadito che, ai fini dell’art. 3 l. 142/2001, il contratto collettivo di riferimento va individuato in base all’attività concretamente svolta dalla cooperativa nell’appalto. Nel caso di specie, l’oggetto sociale, il codice ATECO, il regolamento interno e il contenuto dell’appalto evidenziavano un’attività tipicamente logistica, rientrante nel campo di applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. È stata quindi esclusa la rilevanza del CCNL Multiservizi, riferito ad attività di pulizia e servizi integrati, non sovrapponibili al trasporto e alla movimentazione merci.