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Approfondimenti

Senza un accordo con il lavoratore è inefficace la modifica tardiva delle voci retributive all’interno della busta paga

L’imputazione di pagamento è un istituto disciplinato dagli articoli 1193, 1194 e 1195 del Codice Civile. L’art. 1193, primo comma c.c. stabilisce che il debitore, il quale ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona, “può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. La norma, pertanto, attribuisce in via prioritaria al debitore il diritto di scegliere a quale obbligazione riferire la prestazione adempiuta. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Tuttavia, questo potere non è privo di limiti. Infatti, la giurisprudenza ha interpretato in modo rigoroso il requisito temporale indicato dal primo comma dell’art. 1193 c.c. affermando che la facoltà di imputazione del debitore deve essere esercitata contestualmente all’atto del pagamento o prima di esso. Questa facoltà si “consuma” nel momento stesso in cui viene esercitata, di conseguenza, l’imputazione effettuata dal debitore al momento del pagamento cristallizza la destinazione della somma versata, estinguendo l’obbligazione scelta.
Nel contesto del rapporto di lavoro subordinato questa regola generale trova applicazione con ulteriori specificazioni. Per il datore di lavoro l’imputazione di pagamento non è una mera facoltà, ma si tramuta in un vero è proprio obbligo, che si adempie tipicamente attraverso la consegna della busta paga al lavoratore. La busta paga assume quindi il ruolo di dichiarazione mediante la quale il datore di lavoro imputa le somme corrisposte a delle specifiche voci retributive, quali a titolo esemplificativo retribuzione ordinaria, ferie, straordinari ecc. Una volta effettuato il pagamento di tali somme, il datore di lavoro che tenti di attribuire quel pagamento a un debito diverso, ad esempio, generando successivamente una nuova busta paga, si pone chiaramente in netto contrasto con la volontà di imputazione già manifestata al momento del pagamento stesso.
L’unica eccezione che rende possibile modificare un’imputazione già effettuata è l’intervento di un accordo successivo tra debitore e creditore o nel caso specifico tra datore di lavoro e lavoratore. In mancanza di tale accordo, qualsiasi modifica tardiva effettuata unilateralmente è priva di efficacia, restando valida l’imputazione originaria.
Tale principio, già pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, è stato ancora una volta ribadito dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 13477 del 20 maggio 2025: “Nell’adempimento di più obbligazioni dello stesso specie, il debitore ha la facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare mediante una dichiarazione unilaterale. In assenza di tale imputazione, operano le regole sussidiarie (art. 1193, comma 2, cod. civ.). La facoltà di imputazione deve essere esercitata al momento del pagamento; una dichiarazione successiva a tale atto è valida solo con il consenso del creditore.”