La questione relativa al diritto alla NASpI in caso di dimissioni per giusta causa a seguito di trasferimento del lavoratore oltre 50 km dalla residenza è di particolare rilievo, sia per la frequenza con cui si verifica nella prassi lavorativa, sia per le incertezze interpretative che hanno coinvolto l’INPS e la giurisprudenza.
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che riconosce il diritto all’indennità ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 22/2015). In linea generale, le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito di specifiche procedure.
L’INPS, con Messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, ha precisato che, in caso di trasferimento a più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, la cessazione del rapporto di lavoro dà diritto alla NASpI se avviene tramite risoluzione consensuale. In caso di dimissioni per giusta causa, invece, l’INPS richiede che il lavoratore dimostri l’assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha assunto una posizione più favorevole al lavoratore. Il Tribunale di Torino (Sent. 27 aprile 2023, n. 429) ha affermato che le dimissioni per giusta causa rassegnate a seguito di trasferimento oltre 50 km dalla residenza devono essere considerate come perdita involontaria dell’occupazione, a prescindere dalla legittimità o meno della scelta organizzativa datoriale. Il giudice ha equiparato la risoluzione consensuale alle dimissioni per giusta causa, ritenendo ingiustificato un diverso trattamento tra le due ipotesi, in quanto entrambe sono determinate da una condotta datoriale che rende obbligata la scelta del lavoratore.
La stessa posizione è stata ribadita dalla dottrina e da altre pronunce di merito, secondo cui il rifiuto del trasferimento a condizioni particolarmente onerose costituisce giusta causa di recesso e, quindi, legittima il diritto alla NASpI. Tra le sentenze più recenti si ricorda quella del Tribunale di Arezzo, sent. n. 575 del 1° ottobre u.s., che ha evidenziato come ai fini del riconoscimento della prestazione di cui si discute, l’illegittimità dell’atto di esercizio dello jus variandi non sia in realtà dirimente, atteso che spetta a tutti i lavoratori che abbiamo perduto involontariamente la propria occupazione. Il requisito determinante è, infatti, rappresentato da una risoluzione del rapporto riferibile non a una libera determinazione del lavoratore ma a un fatto altrui, normalmente del datore di lavoro, idoneo a non consentire la prosecuzione del rapporto. La legge non richiede l’ingiustizia della determinazione del terzo cui si riferisce la risoluzione del rapporto o l’estraneità del lavoratore rispetto alla fattispecie risolutiva, tanto che la prestazione è sicuramente dovuta anche in caso di licenziamento legittimamente intimato per giusta causa. Ciò detto, non può dubitarsi che l’esercizio anche legittimo dei poteri datoriali possa determinare modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l’esecuzione, come tipicamente può avvenire in caso di mutamento rilevante della sede o dei turni di lavoro.
Una volta dimostrato, quindi, che il trasferimento sia avvenuto oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e verso una località raggiungibile da quel luogo in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, e che ci sia stata una modifica unilaterale e sostanziale di un elemento essenziale del rapporto di lavoro, la risoluzione del rapporto medesimo deve intendersi determinata da un fatto del datore di lavoro, così che la disoccupazione del lavoratore deve qualificarsi come involontaria.

