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approfondimenti

Quando è legittima la previsione di un periodo di prova in caso di reiterazione del contratto a termine?

Con una recente pronuncia – la n. 9064 depositata il 6 aprile 2025 – la Corte di Cassazione ribadisce il consolidato orientamento in tema di “ripetizione del patto di prova” tra le medesime parti di un rapporto.

Com’è noto, mediante l’apposizione del “patto di prova”, le parti concordano l’individuazione di un determinato periodo di tempo al principio del rapporto durante il quale ciascuno dei contraenti può valutare l’utilità e la convenienza dell’altrui prestazione. In conseguenza di ciò, durante tale iniziale periodo, ciascun contraente potrà recedere liberamente dal contratto in essere. In particolare, il datore potrà accertare la capacità del lavoratore di svolgere diligentemente la prestazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale e quest’ultimo, a sua volta, valuterà il contenuto e l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di concreto svolgimento del rapporto (Cass. n. n. 5016 del 2004; n. 15960 del 2005; n. 15059 del 2015).

Allo stesso tempo può succedere che tra le medesime parti si susseguano più rapporti di lavoro a tempo determinato. Ad esempio, una società potrà avere bisogno di assumere una seconda volta un dipendente che aveva già impiegato in passato. Orbene: è possibile per l’azienda che abbia già intrattenuto un rapporto con un determinato dipendente, assumerlo con un nuovo contratto di lavoro contenente la previsione di un periodo di prova. E nel caso, a quali condizioni?

A questa domanda ha dato risposta l’Ordinanza di Cassazione in commento, che si pone nel solco della precedente giurisprudenza in materia. In particolare, nella pronuncia citata viene affermato che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto di prova che non sia funzionale alla reciproca sperimentazione della convenienza del contratto, ad esempio per essere questa già avvenuta con esito positivo nello svolgimento di un precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti e nelle specifiche mansioni. La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le stesse parti, aventi ad oggetto mansioni analoghe, è ammissibile solo se vi sia la necessità di ulteriori e indispensabili verifiche (ad esempio, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute).

Ancora, la ripetizione del patto di prova è legittima qualora il nuovo rapporto di lavoro presenti decisivi elementi di novità e, ad esempio, si instauri con un diverso datore oppure sia inserito in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore o ancora abbia ad oggetto mansioni diverse da quelle già svolte.