Il nostro ordinamento consente, preliminarmente alla stipula un contratto di lavoro, la previsione di un patto di prova la cui disciplina si rinviene nell’art. 2096 c.c. Il patto di prova deve prevedere una durata ed è richiesta la forma scritta ab substantiam. L’art. 2096 c.c. consente, poi, alle parti di recedere liberamente dal contratto senza l’obbligo di fornire una motivazione o di rispettare il periodo di preavviso. Pertanto, il datore di lavoro ha il diritto di recedere ad nutum sul presupposto che il patto di prova sia stato legittimamente apposto o non sia già stato superato.
Nell’ipotesi in cui il patto di prova sia nullo la situazione cambia radicalmente. La nullità del patto di prova può derivare dalla mancanza di forma scritta, dalla genericità delle mansioni o dalla sottoscrizione successiva all’inizio della prestazione.
Quali sono le tutele spettanti ai lavoratori nei casi di licenziamento per mancato superamento di un periodo di prova nullo? La questione è stata affrontata da ultimo dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza del 1° settembre 2025 n. 24201. Il caso di specie riguardava una lavoratrice che aveva impugnato il proprio licenziamento per mancato superamento della prova, sostenendo la nullità del relativo patto per mancanza di indicazione delle mansioni oggetto dello stesso. La Suprema Corte, previo riconoscimento della nullità del patto di prova oggetto della controversia, ha ribadito alcuni punti fondamentali in materia.
Innanzitutto, se il patto è nullo si considera come non apposto e, quindi, il rapporto si converte fin dall’inizio a tempo indeterminato. Di conseguenza, il recesso esercitato dal datore di lavoro equivale a un licenziamento ordinario soggetto alla disciplina generale dei licenziamenti dei rapporti individuali con applicazione delle relative tutele reintegratorie o indennitarie previste dalla normativa vigente. In particolare, se il patto di prova è nullo e quindi si considera come se non fosse mai esistito, il licenziamento si presenta privo di una giustificazione.
A questo punto la Suprema Corte ha precisato le conseguenze sanzionatorie richiamando quanto già statuito nella precedente sentenza n. 128 del 2024 che aveva rilevato il parallelismo tra insussistenza del fatto contestato disciplinarmente, insussistenza del fatto economico e insussistenza del patto di prova, tutti egualmente sanzionabili con la reintegrazione.
Pertanto, l’inesistenza del patto di prova a seguito della dichiarazione della sua nullità determina la mancanza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice del licenziamento.
In conclusione, nella sentenza del 1° settembre 2025 n. 24201 si precisa che: “il mancato superamento di una prova che non esiste è, in sostanza, una chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca l’esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice e […] la tutela in tale ipotesi applicabile non potrà che essere quella della reintegrazione cd. attenuata.”

