Il D.lgs. n. 23/2015 stabilisce per i lavoratori licenziati, il cui rapporto era sorto dopo il 7 marzo 2015, da un datore di lavoro con meno di 15 dipendenti solo una tutela indennitaria che non può essere superiore alle 6 mensilità.
La questione è stata di recente oggetto di ampio dibattito nell’opinione pubblica, perché proprio l’abolizione del limite delle 6 mensilità a titolo di indennizzo, figurava tra i quesiti sui quali il Paese è stato chiamato a esprimersi nel Referendum abrogativo tenutosi lo scorso 8 e 9 giugno. Nonostante l’ormai noto epilogo della consultazione referendaria, proprio il limite alla tutela risarcitoria per le imprese di piccole dimensioni è finito di recente sotto la lente di ingrandimento della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 118 del 2025, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) a norma del quale “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.”
Il giudizio di legittimità è stato promosso dal Tribunale di Livorno con l’ordinanza del 2 dicembre 2024, nell’ambito di un procedimento instaurato al fine di accertare l’illegittimità del licenziamento comminato a una dipendente da una società di capitali che, pur occupando solo 14 dipendenti, aveva un capitale sociale di 590.000 euro e un fatturato di circa 3.931.947 euro per l’anno 2022 e di 4.730.253 euro per l’anno 2023.
Leggendo la pronuncia della Suprema Corte vengono in luce in modo chiaro le criticità dell’attuale disciplina.
Innanzitutto, la disposizione “sarebbe lesiva dell’art. 3, commi primo e secondo, Cost., in quanto finirebbe per disegnare una tutela standardizzata e inidonea a coprire fattispecie di licenziamento connotate da vizi di differente gravità, trattando in modo sostanzialmente eguale anche situazioni concrete molto diverse, senza consentire la «personalizzazione» del risarcimento in relazione alle circostanze del caso di specie, né garantirne l’adeguatezza e la congruità oltre che la funzione deterrente.”
Allo stesso modo si evidenzia una disparità di trattamento notevole tra situazione del tutto analoghe e che meriterebbero lo stato grado tutela.
Continua la sentenza affermando che “per le stesse ragioni sarebbe anche violato l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 24 Carta Sociale Europea […] essendo leso il diritto dei lavoratori, licenziati senza un valido motivo, a un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione. Sarebbero, di conseguenza, violate anche la dignità e libertà del lavoratore che costituiscono un limite all’iniziativa economica privata ex art. 41, secondo comma, Cost. Sarebbero lesi, infine, gli artt. 4 e 35 Cost., i quali, imponendo di tutelare il lavoro in tutte le sue forme, prescriverebbero un congruo indennizzo, anche per dissuadere il datore di lavoro dall’adottare licenziamenti illegittimi.”
La Corte, prima di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità», per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, conclude la riflessione con un invito alle Istituzioni: “Resta fermo l’auspicio che il legislatore intervenga sul profilo inciso dalla presente pronuncia, nel rispetto del principio, qui affermato, secondo cui il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale.”

