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"APPROFONDIMENTI"

L’indebito pensionistico è soggetto al termine prescrizionale decennale


Con sentenza n. 2770/2025 del 12 giugno 2025, il Tribunale di Milano, nella persona della dott.ssa Tosoni, ha dichiarato l’irrecuperabilità da parte dell’ente gestore di un importo indebitamente corrisposto in ragione dell’intervenuta prescrizione del termine decennale.

Segnatamente, nel caso di specie, l’ente gestore aveva comunicato alla nostra assistita un preteso indebito dopo ben 16 anni dalla data in cui il pagamento indebito era stato effettuato. A sostegno del proprio diritto a ripetere quanto indebitamente corrisposto, l’ente gestore sosteneva di aver inviato una precedente tempestiva comunicazione molto tempo prima, nei termini di legge, rispetto alla quale il servizio postale aveva dichiarato la compiuta giacenza seppur presso un indirizzo errato.

Tuttavia, come è noto, la notifica per compiuta giacenza eseguita ad un indirizzo errato è nulla in quanto inidonea ad assicurare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario nonché il suo diritto di difesa.

Non essendosi, pertanto, perfezionata la notifica della prima tempestiva comunicazione relativa all’indebito, quella intervenuta dopo 16 anni era inevitabilmente tardiva.

L’indebito pensionistico è, infatti, soggetto al normale termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. che si compie a decorrere:

• dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;

• dal giorno in cui l’Istituto ha avuto conoscenza dell’insorgenza del credito.

Qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all’Istituto, il termine di prescrizione decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all’articolo 2935 c.c., che dispone la decorrenza del termine prescrizionale dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.