Con una recente ordinanza (Cass. civ., sez. lav., ord. 23 aprile 2025), la Corte di Cassazione ha statuito che anche la retribuzione corrisposta al lavoratore per i periodi di reperibilità è soggetta all’applicazione dei principi dell’art. 36 Cost.
La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma a titolo di compenso per lavoro straordinario e notturno in relazione ai turni di reperibilità notturna, svolti per due volte alla settimana (subito dopo il turno di lavoro pomeridiano/serale), per un totale complessivo di 48 ore settimanali.
La domanda, accolta in primo grado, era stata rigettata in appello, poiché la Corte territoriale non aveva ricondotto il lavoro svolto in regime di reperibilità all’art. 53 del c.c.n.l. applicato al rapporto, che disciplina il lavoro straordinario (svolto dopo la 38° ora settimanale) e notturno, con le relative maggiorazioni, bensì all’art. 57. Questa norma del c.c.n.l. prevede, per la reperibilità con obbligo di residenza, una indennità fissa mensile lorda pari a 77,47 euro oppure un’indennità giornaliera pari a circa 5 euro; la norma contrattuale esclude, altresì, che tale attività sia computabile all’interno dell’orario di lavoro.
La Cassazione ha riformato la sentenza di appello, accertando che il lavoratore avesse diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno e che il lavoro prestato in regime di reperibilità non potesse sfuggire al computo dell’orario di lavoro.
Questa interpretazione della Corte di Cassazione è basata su una serie di numerose pronunce della Corte di giustizia europea, che ha affermato il principio in base al quale i periodi di reperibilità, anche senza permanenza sul luogo di lavoro, devono essere qualificati come “orario di lavoro”; e ciò vale, a maggior ragione, se sul lavoratore incombono vincoli particolarmente stringenti, che comprimono in maniera significativa la fruizione del tempo di non lavoro (come, evidentemente, l’obbligo di permanenza sul luogo di lavoro).
La Corte di Giustizia dell’Unione europea fa propria, infatti, una nozione di “orario di lavoro” e di “periodo di riposo” che presuppone l’impossibilità di coesistenza: un segmento temporale, per un lavoratore, è o orario di lavoro, o periodo di riposo.
La Corte di Giustizia, nelle sue pronunce, ha anche chiarito che la qualificazione di alcune prestazioni quali orario di lavoro non impedisce agli Stati membri di considerare questi segmenti temporali, sotto il profilo retributivo, in modo diverso dallo svolgimento della prestazione “ordinaria”. Se la reperibilità notturna non deve necessariamente essere retribuita come l’orario di lavoro “ordinario”, tuttavia, la remunerazione per questi segmenti temporali non può essere sottratta all’applicazione dei principi di proporzionalità e sufficienza, di cui all’art. 36 Cost.
Trattandosi di orario di lavoro, pertanto, deve essere garantita l’adeguatezza della retribuzione. In attuazione dell’art. 36 Cost., il giudice farà riferimento, in primo luogo, ai parametri contenuti nella contrattazione collettiva nazionale di categoria, dai quali, tuttavia, può discostarsi (anche d’ufficio), quando la stessa entri in contrasto con i criteri di proporzionalità è sufficienza ex art. 36 Cost.

