Lo scorso 9 febbraio 2026 la Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza nei confronti di Foodinho S.r.l. ossia la società che gestisce la piattaforma di Glovo, contestando l’ipotesi di “caporalato digitale” e sfruttamento lavorativo.
Secondo la Procura, i 40.000 rider impiegati in Italia ricevono paghe “in alcuni casi inferiori fino al 76,95% rispetto alla soglia di povertà e inferiori fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa”. Inoltre, l’utilizzo di GPS per monitorare costantemente la posizione e l’attività lavorativa del singolo rider configura sicuramente una fattispecie di controllo a distanza invasivo non permesso dalla normativa italiana. Il PM Storari ha affermato che l’Amministratore Unico della società Pierre Miquel Oscar “impiegava manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”. Le esigue somme ricevute da questi lavoratori si pongono in netto contrasto con quanto previsto dall’art. 36 della Costituzione che attribuisce al lavoratore il diritto soggettivo di ottenere, quali che siano state le private pattuizioni intercorse, una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro effettuato, e in ogni caso sufficiente a garantire a lui e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Questo diritto è una forma di tutela della personalità umana e della dignità del lavoratore, che si inserisce nel quadro dei diritti della personalità, con carattere di assolutezza e indisponibilità. La giusta retribuzione non deve essere commisurata soltanto alla sua funzione economica (il prezzo della forza lavoro), ma, in ogni caso, deve essere apprezzata anche dal punto di vista della funzione sociale che è chiamata a svolgere: il sostentamento del lavoratore e dei suoi familiari.
I rider formalmente vengono qualificati come lavoratori autonomi e questo provvedimento si pone in linea con una serie di provvedimenti con cui è stata disposta l’amministrazione giudiziaria nell’ambito di indagini aventi ad oggetto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 bis c.p.
La situazione di migliaia di lavoratori, spesso stranieri e in situazioni di precarietà assoluta, sono ormai tristemente note e, nonostante ciò, continuano ad essere coinvolti in un quadro di sfruttamento da parte di multinazionali che lucrano su questo stato di bisogno, tutelando un unico interesse: il loro profitto.
Il provvedimento del 9 febbraio 2026 è sicuramente un segnale importante verso la possibilità di miglioramento della condizione lavorativa di questi lavoratori, ma non è sufficiente. Occorrono misure di tutela concrete e una cessazione definita della normalizzazione di queste inaccettabili realtà lavorative.

