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"Approfondimenti"

Le previsioni del c.c.n.l. sono vincolanti per dichiarare la legittimità o meno del licenziamento?

In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (vd. tra le più recenti, Cass. 19181/2022).

La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, infatti, non può conseguire automaticamente dal mero riscontro della corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre che quest’ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo.

Inoltre, in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso, rimesso al giudice di merito, si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

L’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, dunque, valenza meramente esemplificativa, sicchè non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine non solo alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, ma, anche al contrario, alla inidoneità della condotta tenuta nel caso concreto, coincidente con i casi contemplati dalla norma collettiva, a ledere irrimediabilmente il rapporto di lavoro.