Con una recente pronuncia (Sentenza n. 4949/2025 pubbl. il 12/11/2025 in esito al ricorso R.G. n. 9164/2025), ottenuta dal nostro studio, il Tribunale di Milano torna a pronunciarsi sulla tematica dell’illegittimo allontanamento del lavoratore per asserita scadenza del contratto: ove l’azienda non abbia provveduto a far sottoscrivere la clausola contenente il termine, spetta al ricorrente la tutela reintegratoria prevista dall’art. 2 D.Lgs. 23/2015.
Nel caso in analisi il dipendente aveva iniziato a prestare attività lavorativa nel giugno 2024 senza che il datore sottoponesse allo stesso alcun contratto di lavoro né, tantomeno, facesse firmare la clausola appositiva del termine. Dunque, a distanza di alcuni mesi dall’avvio del rapporto, al lavoratore veniva comunicato di non presentarsi più sul posto di lavoro, stante l’intervenuta “scadenza del contratto”. Dopo aver impugnato tanto l’asserita apposizione del termine quanto dell’allontanamento orale, il dipendente ha proposto ricorso dinnanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, la quale, nel pronunciarsi sulla vicenda in analisi, ha avuto modo di richiamare alcuni consolidati principi giurisprudenziali.
In primo luogo, stante quanto disposto dall’art. 19, comma 4, del D.lgs. 81/2015 – che impone la forma scritta ad substantiam per la valida apposizione del termine (salvo rapporti di durata non superiore a dodici giorni) – la mancata sottoscrizione del contratto determina l’inefficacia della clausola appositiva del termine, con conseguente conversione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato sin dall’origine.
Ciò premesso e accertata così la natura a tempo indeterminato del rapporto, il Tribunale adito ha affermato che la comunicazione di allontanamento verbale deve qualificarsi come “licenziamento orale” e, conseguentemente, con conseguente dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 604/1966. Il Giudice adito ha evidenziato come, al fine di integrare il requisito di forma previsto dalla legge per il licenziamento, non sia sufficiente la comunicazione della risoluzione al centro per l’impiego mediante sistema “UNILAV”: il datore è onerato di effettuare una specifica comunicazione diretta al lavoratore, a mezzo della quale quest’ultimo viene reso edotto della misura estintiva e delle relative motivazioni.
Dall’inefficacia del licenziamento deriva, sul piano sanzionatorio, l’applicazione della tutela più grave prevista dal D.lgs. 23/2015, ossia quella a carattere reintegratorio di cui all’art. 2. Pertanto, il datore è stato condannato a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro, a corrispondergli tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione ed al versamento dei relativi contributi.

