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approfondimenti

Processo del lavoro: In caso di contestazione del contratto a termine, il datore ha l’obbligo di esibire l’originale

Con la sentenza n. 3946/2025, pubblicata il 24 settembre 2025, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, Giudice dott. Caroleo – emessa all’esito di un giudizio avviato dal nostro Studio Legale, ha ribadito un importante principio in materia di onere probatorio nelle controversie relative ai contratti a termine.

Nel caso di specie, il lavoratore assistito dallo Studio Legale Roccisano, assunto nel luglio 2023, era stato successivamente allontanato dal posto di lavoro nell’aprile 2024. Contestata l’illegittimità dell’estromissione, la società datrice si era difesa sostenendo che il contratto fosse a tempo determinato e che, conseguentemente, il rapporto fosse cessato per naturale decorrenza del termine.

Avviato il contenzioso dinanzi alla competente Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, il lavoratore aveva disconosciuto, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., la firma apposta in calce alla lettera di assunzione prodotta dal datore. A fronte di tale disconoscimento, la società aveva dichiarato di non essere in possesso dell’originale della lettera e, pertanto, di non poter promuovere la verificazione ex art. 216 c.p.c., offrendo tuttavia di provare la sottoscrizione mediante testimoni.

Fatta discutere la causa, il giudice ha accolto il ricorso del lavoratore. In particolare, è stato ricordato come, tanto nell’ordinamento nazionale quanto in quello eurounitario, il contratto a tempo indeterminato rappresenti la forma comune del rapporto di lavoro, mentre il contratto a termine costituisca un’eccezione alla regola generale. È stata altresì ribadita la necessità della forma scritta ad substantiam del contratto a termine – con specifica indicazione della scadenza – per i rapporti di durata superiore a dodici giorni, pena la conversione del rapporto in tempo indeterminato.

Il giudicante ha dunque ritenuto inammissibile la prova testimoniale circa la sottoscrizione del contratto a termine richiesta dalla società, non potendo tale mezzo surrogare la mancata produzione dell’originale. Conseguentemente, è stato accertato che il datore non aveva provato la validità del termine apposto e, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, ne è stata disposta la condanna alla riammissione in servizio del ricorrente, con il riconoscimento di un’indennità risarcitoria.