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Approfondimenti

Quando il part time è in realtà un full time

La ormai granitica giurisprudenza ai fini della determinazione della natura, a tempo parziale od a tempo pieno, di un rapporto di lavoro, considera non rilevante il negozio costitutivo del rapporto stesso e l’iniziale manifestazione di volontà delle parti, ma ritiene al contrario fondamentale in tal senso la concreta attuazione del contratto tra esse stipulato.

Per procedere, quindi, alla corretta qualificazione di un rapporto di lavoro, occorre guardare alla concreta esecuzione del contratto, facendo applicazione del principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua effettiva attuazione.

La giurisprudenza ammette, infatti, che in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno, cosicché risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno. Viene, quindi, affermato che il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l’orario normale.

I principi ora esposti evidenziano come la reiterazione della prestazione secondo modalità a tempo pieno possa essere attestativa di una implicita modifica in fatto della volontà delle parti rispetto all’iniziale assetto voluto per il contratto. Si è in tal caso in presenza di una fattispecie di novazione oggettiva in cui l’animus novandi, dunque lo specifico intento negoziale dei contraenti, deve risultare in modo non equivoco, non precludendosi quindi la possibilità di desumerne la presenza attraverso fatti concludenti.