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"Approfondimenti"

L’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro è soggetto solo al termine prescrizionale

Con la sentenza n. 567/2024 la Corte di Appello di Milano ha ritenuto fondato (anche) il primo motivo di gravame sollevato dal nostro Studio che attingeva il capo della sentenza di primo grado (Tribunale di Monza, Sez. Lav., n.479/2023) che aveva dichiarato la decadenza del Lavoratore dal diritto di impugnare il contratto di lavoro a progetto stipulato nel 2006 e reiteratamente prorogato sino al 2016.

Secondo il Giudice di prime cure l’impugnazione “doveva avvenire entro i termini di legge, in particolare entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 32 comma 3 lett. b, L. 183/2010 (che dichiara applicabili le disposizioni di cui all’art. 6 legge 604/1966) e quindi entro 60 giorni dalla data in cui le parti, concordemente, hanno dato vita ad un nuovo rapporto contrattuale”.

L’art. 32, comma 3, lett. b), legge 4 novembre 2010 n. 183 stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: (…) b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile”.

La Corte di Appello, con la sentenza in commento, ha ricordato come la suddetta norma delimiti in realtà l’applicazione del regime di decadenza al solo caso del “recesso del committente”, come sostenuto dall’ormai consolidato orientamento (anche) dei giudici di legittimità.

La Suprema Corte ha, infatti, chiarito al riguardo che “quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all’art. 32, comma 3, lett. b) della l. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di “recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare” (così Cass., 10 dicembre 2019, n. 32254; in termini cfr. Cass., 19 gennaio 2023 n. 1701; Cass., 31 luglio 2024 n. 21490; Cass., 12 agosto 2024 n. 22680; Cass., 11 settembre 2024 n. 24446).