Tra i temi oggetto dei quesiti referendari promossi dalla CGIL per l’8 e 9 giugno 2025, i quesiti n. 3 e 4 affrontano due tematiche di particolare rilievo in materia giuslavoristica: da una parte la possibilità per le imprese di ricorrere al contratto a tempo determinato e, dall’altra, la tutela effettiva della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il quesito referendario n. 3 mira all’abrogazione di alcune disposizioni del Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (che disciplina il contratto a tempo determinato) al fine ridurre la possibilità per il datore di apporre un termine al rapporto di lavoro.
Il testo della norma ad oggi vigente, infatti, consente al datore di lavoro di stipulare contratti a termine per una durata iniziale di dodici mesi anche senza specificare le ragioni (dette “causali”) per le quali si è reso necessario ricorrere al contratto a tempo determinato in luogo dell’indeterminato, mentre l’obbligo di specificare nel contratto dette ragioni scatta solo in caso di contratti di durata superiore a dodici mesi (ovvero quando il tale periodo c.d. “acausale” venga superato da proroghe o rinnovi).
Se il referendum abrogativo relativo al terzo quesito dovesse essere approvato, il datore avrà sempre l’obbligo di specificare preventivamente il motivo di apposizione del termine al contratto di individuale di lavoro ovvero ancora il motivo per cui il contratto viene prorogato o rinnovato. La ratio abrogativa del quesito risiede nell’intento di rafforzare il principio della stabilità occupazionale: contrastare l’utilizzo strumentale del contratto a termine per favorire le assunzioni a tempo indeterminato che, ai sensi della normativa nazionale vigente e dei principi eurocomunitari, deve considerarsi la forma comune dei rapporti di lavoro.
Il quesito referendario n. 4 riguarda invece il tema della responsabilità dei committenti nelle filiere di appalto in caso di infortunio sul posto di lavoro: esso interviene sul D.Lgs. 81/08 (ossia il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e mira all’abolizione dell’ultimo inciso dell’art. 26, c. 4° del Testo Unico.
In particolare, l’art. 26 D.Lgs. 81/08 nel suo complesso disciplina gli oneri in tema di sicurezza sul posto di lavoro gravanti sul committente nell’ambito di un rapporto d’appalto e, dunque, a tutela di tutti i lavoratori preposti alle varie lavorazioni su un singolo cantiere. L’attuale formulazione del comma 4° di tale articolo prevede la generale responsabilità solidale del committente “per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”, salvo poi esentare lo stesso in caso di “i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Pertanto, in caso di esito positivo del quarto quesito referendario e, dunque, con l’abrogazione dell’ultimo inciso della norma succitata, il committente sarà ritenuto responsabile per i danni per infortunio sul lavoro – non indennizzati da INAIL o IPSEMA – anche se derivanti da violazioni delle norme antinfortunistiche strettamente attinenti ai rischi propri dell’azienda appaltatrice.
La finalità è quella di responsabilizzare le imprese committenti nella selezione degli appaltatori in grado di garantire alti standard di sicurezza, evitando che il risparmio nei costi di produzione esponga i lavoratori al rischio di infortuni o danni alla salute.