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"Approfondimenti"

Le modalità di godimento dei riposi giornalieri (permessi per allattamento)

 

La Lavoratrice ha diritto di godere dei riposi giornalieri in maniera cumulata laddove il godimento frazionato non le consentirebbe di dedicarsi alla cura del suo bambino e del rapporto madre – figlio.

Lo afferma il Tribunale di Milano, con sentenza ottenuta dal nostro studio (n. 4411 del 9 ottobre 2024), che ha affrontato una fattispecie relativa al diritto a godere dei riposi giornalieri da parte di una Lavoratrice residente a circa 40 km. dalla sede di lavoro, con un tempo di percorrenza in auto di circa 42 minuti.

Il datore di lavoro non aveva accolto la richiesta della dipendente di poter usufruire dei menzionati permessi in maniera continuativa a fine giornata, terminando così la sua prestazione lavorativa due ore prima del previsto, e, in quella che veniva definita un’ottica di un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del bambino e della neo mamma e le esigenze del servizio, le proponeva di godere dei suddetti permessi un’ora a metà mattina e un’ora a metà pomeriggio, costringendola così a rientrare al lavoro dopo aver usufruito dei menzionati riposi.

Con la importante sentenza in commento – la prima sul tema specifico a quanto consta –   il Tribunale ha affermato che al fine di poter usufruire delle due ore di riposo nel caso di specie era assolutamente indispensabile che le stesse fossero cumulate, sicché la soluzione proposta dall’azienda era impraticabile, in quanto il solo tempo di percorrenza in auto, andata e ritorno, esauriva interamente l’ora di permesso, esorbitando, anzi, addirittura dalla stessa. Quanto alle motivazioni addotte dalla Società a difesa del proprio operato – per lo più connesse, come emerso nel corso del giudizio, all’obiettivo di incrementare il fatturato – il Tribunale ha considerato dette ragioni recessive rispetto all’esigenza di cura del bambino, della vita familiare e del rapporto madre – figlio sottese al riconoscimento stesso dei permessi.