Con sentenza pubblicata il 6 settembre 2022, n. 26246, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012, e del Decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione [trattasi di prescrizione estintiva quinquennale, n.d.A.] decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Nonostante i recenti interventi della Corte costituzionale sull’art. 18, l. n. 300/1970 (sentenze n. 59/2021 e 125/2022), la Corte ha confermato che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dopo le modifiche apportate al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo, non gode più di quella stabilità che pone il lavoratore al riparo dalla condizione psicologica di metus, che può indurlo a rinunciare a rivendicare parte dei suoi diritti (C. Cost., n. 63/1966).
Qui il testo della sentenza.
Ulteriori approfondimenti sul tema qui.