Il superminimo è una voce della retribuzione, aggiuntiva rispetto alla paga base e agli altri elementi previsti dal contratto nazionale di riferimento (e.d.r. e contingenza ecc.), che viene riconosciuta dal datore di lavoro al lavoratore per diverse ragioni, quali, ad esempio, la particolarità delle mansioni svolte. Come dice la parola stessa, trattasi, quindi, di un elemento della retribuzione in più (super) rispetto alla base (minimo) previsto della retribuzione prevista dal c.c.n.l.
Questo importo aggiuntivo può essere attribuito dal datore di lavoro specificamente al singolo lavoratore, e allora si avrà un superminimo cosiddetto “ad personam”, oppure ad una categoria di lavoratori.
La regola generale del superminimo è la sua assorbibilità, cioè venire incorporato da eventuali aumenti previsi dalla contrattazione collettiva. Questo significa che, se Tizio ha un superminimo di euro 100 al momento dell’assunzione e il c.c.n.l. prevede un aumento retributivo dopo 7 mesi di 20 euro, il superminimo, al momento del predetto aumento diventerà di 80 euro, venendo, appunto, assorbito. In sostanza, i 20 euro passano dal superminimo alla paga base, che quindi sarà incrementata di 20 euro.
L’assorbibilità del superminimo, in ogni caso, non è discrezionale. Questo significa che il datore di lavoro non può eliminare da un giorno all’altro il superminimo del lavoratore, se non con un accordo scritto. In assenza di accordo, il lavoratore avrà la facoltà di chiedere in giudizio l’accertamento dell’illegittima eliminazione del superminimo e la corresponsione degli importi non pagati a tale titolo.
Questa regola generale dell’assorbibilità del superminimo, comunque, soffre delle eccezioni, in particolare di due tipi, quando: 1) il superminimo è specificamente pattuito dalle parti come “non assorbibile” oppure 2) è attribuito ad personam.
In tali casi, anche a fronte degli aumenti previsti dal c.c.n.l., la voce del superminimo resterà invariata: Tizio, nell’esempio precedente, continuerà a percepire 100 euro a titolo di superminimo ed avrà anche 20 euro in più nella paga base in ragione dell’aumento previsto dal c.c.n.l.
Vi è poi una terza eccezione, molto particolare, che si verifica quando il superminimo nasce come assorbibile ma viene corrisposto continuativamente al lavoratore senza essere mai assorbito da aumenti contrattuali per un periodo di tempo tale da far sorgere nello stesso un ragionevole affidamento nel senso della non assorbibilità del superminimo a lui riconosciuto.
In tal caso, la questione non riguarderà tanto l’indicazione qualificativa nei termini dell’assorbibilità o non del superminimo, quanto l’analisi della volontà delle parti in merito a delle pattuizioni, tacite o espresse, intervenute nel corso del rapporto di lavoro.
Andrà quindi valutato, caso per caso, il comportamento del datore di lavoro e del lavoratore successivo al riconoscimento del superminimo.