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"Approfondimenti"

Una ipotesi derogatoria ai fori speciali ex art. 413 c.p.c.

Con una recente ordinanza del 10 febbraio 2022, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Sara Moglia, ha confermato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il lavoratore che agisca contro l’appaltatore e il committente, facendo valere nei confronti di quest’ultimo la responsabilità solidale con il primo, ai sensi dell’art. 29, secondo comma, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dovendosi ritenere che tra la domanda proposta nei confronti dell’appaltatore e del committente ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex art.31 C ss. cod. proc. civ., può, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all’art.413 cod. proc. civ., instaurare un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l’una o l’altra delle cause connesse (cfr. Cass. n. 18384/2013; Cass. n. 326 del 2016; Cass. n. 3086/17).