Il Tribunale di Milano, in persona del Giudice del Lavoro dott. Luigi Pazienza, con sentenza del 19 gennaio 2022, ha confermato l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Il danno subito dall’interessato in conseguenza della interruzione della corresponsione dei contributi e della domanda di pensionamento presentata nel convincimento della sussistenza del requisito contributivo richiesto per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico è riconducibile alla responsabilità contrattuale dell’Inps, in quanto derivante dall’inosservanza del generale obbligo, ex art. 54 delle legge n. 88 del 1989, dell’ente previdenziale di informare l’interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, ove questi ne faccia richiesta. Ne consegue l’esonero del danneggiato dall’onere di provare la colpa dell’autore del fatto dannoso, che è presunta – salva la dimostrazione, da parte dell’Istituto, della non imputabilità dello stesso al proprio comportamento”.
