La Proposta di direttiva europea sul miglioramento delle condizioni del lavoro tramite piattaforma digitale si pone tre ambiziosi obiettivi. La Commissione europea riconosce che questa modalità di produzione e scambio di beni e servizi può costituire uno strumento potenzialmente vantaggioso for consumers and businesses, ma, al contempo, prende atto del fatto che nove piattaforme su dieci qualificano i lavoratori ivi impiegati come autonomi. Il tema centrale della proposta è, infatti, la qualificazione del rapporto di lavoro (il Cap. II della direttiva è rubricato Employment status), e in particolare la necessità che, nel caso di misclassification (falso lavoro autonomo), il lavoratore abbia diritto alla riqualificazione del rapporto come subordinato e, conseguentemente, di accedere allo statuto protettivo predisposto per questo dalle legislazioni nazionali. Tale obiettivo viene realizzato con l’introduzione, a fronte di alcuni indici, di una presunzione di subordinazione (art. 4) e con l’inversione dell’onere probatorio (art. 5).
Il secondo obiettivo della Proposta è quello di assicurare l’equità, la trasparenza e la responsabilità del controllo algoritmico (C. III, Algorithmic management) che le piattaforme esercitano sulle modalità di svolgimento della prestazione. In questo senso, l’art. 6 stabilisce che debba essere assicurata la possibilità di poter operare un controllo sull’utilizzo e sul funzionamento di sistemi automatizzati di monitoraggio e di decisione (integrando così altri diritti già riconosciuti e tutelati, come in materia di protezione dei dati personali). Deve essere, inoltre, garantito il diritto di poter revisionare e discutere i meccanismi decisionali algoritmici (art. 7, Human monitoring of automated systems e art. 8, Human review of significant decisions).
Una novità rilevante consiste nel fatto che, in una certa misura, alcune disposizioni devono essere applicate non solo nei rapporti di lavoro subordinato, ma anche nei confronti dei lavoratori genuinamente autonomi (art. 10).
Si segnala, inoltre, anche un pallido riferimento ai diritti di informazione e di consultazione di titolarità delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (art. 9).
Il terzo e ultimo obiettivo, di più ampio respiro, riguarda il mercato del lavoro su piattaforma (C. IV): volendo assicurare maggiore trasparenza, tracciabilità e consapevolezza su questo modello produttivo, vi è la necessità di predisporre un apparato normativo che, da un lato, riconduca le piattaforme digitali all’interno di un perimetro normativo chiaro. Dall’altro lato, le piattaforme digitali devono consentire anche agli enti ministeriali e governativi di accedere alle informazioni rilevanti affinché sia possibile verificare il rispetto delle discipline degli Stati Membri in materia di lavoro e previdenza (art. 12).
La Proposta, in quanto tale, dovrà essere sottoposta al Parlamento per la discussione e per l’eventuale approvazione. Tuttavia, preme sottolineare che la scelta di introdurre una presunzione di subordinazione, in linea con la qualificazione operata dalla giurisprudenza di alcuni Stati europei, sembra essere una presa di posizione rispetto alle incertezze dei legislatori. E’, inoltre, emblematica dell’adeguatezza della nozione di subordinazione, che, se pure deve essere adattata alla nuova realtà produttiva, rimane, ugualmente, la chiave di accesso allo statuto protettivo del lavoratore, senza che si ravvisi la necessità di creare un tertium genus.